25 Agosto 2017

Reclami

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.

La funzione della gestione reclami non è esternalizzata.

Qualora il reclamo sia inoltrato all’intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi:

Posta ordinaria o raccomandata Posta elettronica Posta elettronica certificata
Ruberti s.r.l Broker di Assicurazioni – Via Carducci 18 – 36015 Schio (VI) info@studioruberti.it rubertisrl@pec.it

L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax: 06 42133206pec: ivass@pec.ivass.itInfo su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.

E’ prevista inoltre la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per  l’attività  dei  mediatori  di  assicurazione  e  riassicurazione, istituito  presso  la Consap,  Via Yser  14,  00198  Roma,  telefono 06/85796537  E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove  ne  esistano  i  presupposti  ed  il  diritto  a  farlo,     il risarcimento  del  danno  patrimoniale  loro  causato  dall’esercizio dell’attività  d’intermediazione,  che  non  sia  stato  risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.